PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della Regione autonoma della Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale dell'Isola, di seguito denominato «piano», assicurandone il coordinamento funzionale con gli interventi previsti dalle leggi statali e dalle normative comunitarie aventi analoghe finalità.

Art. 2.
(Interventi).

      1. Il piano contiene e sostiene interventi di carattere organico, come di seguito specificati:

          a) un progetto pluriennale rivolto al risanamento integrale e al mantenimento della salubrità del patrimonio naturale, animale e vegetale della Regione autonoma della Sardegna e al contrasto del processo di desertificazione;

          b) un progetto pluriennale di riconversione e di promozione delle attività produttive, delle strutture scolastiche e formative, di ricerca e di servizio improntate alla piena garanzia della salubrità dei processi e dei prodotti e all'innovazione tecnologica.

      2. I progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono articolati per settore e per ambito territoriale, con carattere di omogeneità e unitarietà, su base regionale.

 

Pag. 6


      3. Le province e i comuni associati sono chiamati ad essere partecipi sia nella fase propositiva, sia nella fase attuativa dei progetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
      4. Gli interventi che il piano promuove e che devono essere realizzati riguardano:

          a) il risanamento territoriale integrale:

              1) dei siti industriali dismessi;

              2) delle aree interessate da esercitazioni militari;

              3) delle aree interessate dalle emissioni e dagli scarichi di attività industriali, agricole e di qualsiasi altra attività, ivi compresi gli scarichi urbani;

          b) i piani di eradicazione delle patologie e delle epidemie animali e vegetali e di tenuta in salute dei corrispondenti patrimoni;

          c) la salvaguardia attiva del patrimonio culturale e linguistico, dei siti archeologici, dei monumenti naturali, dei beni e dei compendi ambientali sensibili;

          d) la forestazione di qualità e di quantità sufficiente a ristabilire gli elementi locali di riequilibrio climatico;

          e) il ciclo integrato dell'acqua e la salvaguardia dei corsi d'acqua, anche attraverso la costituzione dei parchi fluviali o dei compendi umidi di stagni e lagune;

          f) l'assetto idrogeologico;

          g) la salvaguardia e la riconversione ambientale dell'habitat urbano, del sistema costiero e del paesaggio rurale;

          h) la riconversione e il nuovo impianto industriale di tutte le attività produttive in ogni fase del processo, comprese quelle degli approvvigionamenti, delle lavorazioni e della commercializzazione in termini di assoluta sostenibilità naturale;

          i) la realizzazione di protocolli di connessione del sistema regionale dei servizi e delle comunicazioni con i sistemi nazionali e internazionali atti a garantire la qualità ambientale dello sviluppo.

 

Pag. 7

Art. 3.
(Modalità di predisposizione e di attuazione del piano).

      1. Le modalità di predisposizione e di attuazione del piano sono articolate funzionalmente in ragione dell'esercizio delle specifiche responsabilità dei differenti livelli istituzionali e in relazione alla necessaria partecipazione del sistema regionale delle autonomie locali, delle rappresentanze dell'economia e del lavoro e dell'emigrazione, come definite dalla normativa vigente.

Art. 4.
(Approvazione e attuazione del piano).

      1. Il piano, di durata decennale, è deliberato, coordinato e verificato da un comitato interministeriale composto dai Ministri dello sviluppo economico, della solidarietà sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal Presidente della Regione autonoma della Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati.
      2. Il piano è attuato dalla Regione autonoma della Sardegna. I programmi attuativi annuali e pluriennali sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
      3. I programmi di cui al comma 2 sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale e comunitaria ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

Art. 5.
(Programmi attuativi).

      1. I programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale previa valutazione da parte di un comitato di valutazione tecnica composto da un rappresentante

 

Pag. 8

per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, della solidarietà sociale e per le politiche europee, da un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali della Regione autonoma della Sardegna, da un rappresentante del Comitato regionale dell'economia e del lavoro, da un rappresentante del Comitato regionale di sorveglianza per l'attuazione delle politiche comunitarie e da un rappresentante della Consulta regionale per l'emigrazione.
      2. La Giunta regionale propone e, per quanto di sua competenza, attua gli specifici interventi in esito a procedura partecipativa dei soggetti istituzionali di base e dei soggetti sociali e culturali presenti nel territorio, nonché della consultazione in forma pubblica delle comunità locali, al fine di individuare priorità, metodologia e compartecipazione dei soggetti economici e sociali al piano.
      3. Gli interventi previsti dai programmi attuativi sono realizzati con provvedimenti del Presidente della Regione autonoma della Sardegna, allo scopo delegato a disporre, ove necessario, delle risorse finanziarie e strumentali e delle strutture operative territoriali dello Stato.

Art. 6.
(Avviamento al lavoro e preparazione delle professionalità occorrenti).

      1. È istituita, d'intesa tra lo Stato e la Regione autonoma della Sardegna, l'Agenzia regionale per l'occupazione (ARO). Nell'ARO confluiscono l'Agenzia regionale del lavoro della Sardegna nonché le società e gli organismi pubblici, regionali o esercitanti funzioni delegate o trasferite dallo Stato alla Regione, aventi competenza in materia di lavoro.
      2. L'ARO assicura ogni necessaria attività di gestione concernente l'accesso alle attività formative e all'impiego lavorativo nella realizzazione di progetti, garantendo criteri obiettivi e procedure di priorità sociale.

 

Pag. 9

Art. 7.
(Relazione annuale).

      1. Il comitato interministeriale integrato di cui all'articolo 4 presenta annualmente al Parlamento e al Consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con specifica indicazione dei risultati conseguiti e degli eventuali punti di criticità riscontrati, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei progressivi risultati raggiunti. La relazione riferita all'anno 2015 deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e comunitario per la fase successiva all'anno 2016.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      3. La Regione autonoma della Sardegna concorre al finanziamento del piano mediante idonei stanziamenti a valere sulla dotazione del programma regionale di sviluppo.

 

Pag. 10

Art. 9.
(Intervento comunitario).

      1. La Regione autonoma della Sardegna e lo Stato operano congiuntamente, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, affinché un adeguato stanziamento per lo sviluppo del piano sia garantito attraverso gli interventi del quadro comunitario di sostegno in ragione delle azioni riferibili ai singoli programmi, della specifica connotazione di insularità, nonché della promozione e del sostegno dello sviluppo e della cooperazione nell'area euro-mediterranea.